Art. 2.
(Autorecupero di immobili).
1. I comuni, nell'ambito dei propri programmi edilizi e urbanistici integrati, individuano
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gli immobili di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici o di privati da acquisire e da recuperare con l'apporto dei cittadini associati in cooperative di autorecupero formate da soggetti senza casa o sfrattati. L'individuazione di detti immobili può avvenire anche al di fuori dei richiamati programmi integrati ed essere oggetto di specifici programmi di recupero promossi dal comune, dalla provincia o dalla regione nel cui territorio insiste l'immobile da recuperare.